La Corte d’Appello di Reggio Calabria in una fattispecie di ricostruzione dei consumi di energia elettrica a seguito di manomissione del contatore ha chiarito quanto segue:
“In particolare, in relazione all’Energia Elettrica, a partire dal 1993, con numerose direttive, la Comunità Europea ha stabilito regole per l’efficienza del mercato energetico interno degli Stati per incrementare la competitività nel settore dell’energia ed evitare comportamenti monopolistici. Il meccanismo adottato è stato quello di separare l’attività di gestione degli elettrodotti da quella di vendita dell’energia per consentire l’ingresso nel mercato della somministrazione di altri operatori.
Anche in ambito nazionale, a seguito della cd “liberalizzazione del mercato dell’energia”, disposta dal D. Lgs 16.03.1999 n. 79, dalla L. 23.08.2004 n. 239 e dal D.L. 18.06.2007 n. 73, dalla L. 3.08.2007 n. 125 (emanati in attuazione della direttiva n. 2003/54/CE), le attività di somministrazione e di distribuzione dell’energia sono state progressivamente distinte e con la delibera AE. 111/2006 (attuativa degli artt. 3 e 5 D. Lgs 79/1999) definitivamente separate: il concessionario del servizio di distribuzione dell’energia ha il compito di dispacciare l’energia dalla rete elettrica nazionale al punto di fornitura del singolo utente ed è anche responsabile delle attività di misura (installazione, manutenzione, lettura del contatore, registrazione ed archiviazione delle misure per almeno cinque anni), come disposto con delibere dell’Autorità denominate “TIT” (acronimo di “Testo Integrato Trasporto”).
Per identificare univocamente la fornitura al singolo utente, l’AE. ha stabilito, con le delibere 30.12.2003 n. 168 e 9.06.2006 n. 111, che deve essere adoperato – in sostituzione del codice del punto di presa adoperato sino al 2007 – il codice alfanumerico standard europeo chiamato “POD”, acronimo di “Po. Of Delivery”.
Il fornitore, quindi, emette le fatture alla ricezione dei dati sui consumi effettivi trasmessi dal gestore/distributore, con la possibilità di emettere anche fatture in acconto sulla scorta di consumi stimati, conteggiati sui consumi storici ovvero dichiarati dall’utente, salvo conguaglio.
Alla stregua della disciplina di settore sopra richiamata, ritiene questa Corte che i dati di misura provenienti dal Distributore locale (quale soggetto terzo rispetto al venditore) costituiscano prova idonea del gas o dell’energia elettrica effettivamente erogati, a meno che l’utente formuli contestazioni motivate e fornisca specifici elementi atti ad inficiare l’attendibilità delle misure accertate dal Distributore locale, quali, ad esempio: fotografie del contatore che dimostrino dati di lettura diversi dalle misure registrate dal Distributore locale, incongruità intrinseca delle misure registrate dal Distributore tra loro o con la potenza della fornitura indicativa di malfunzionamento del contatore”.
Leave a Comment